Obbligo di pulizia e manutenzione del reticolo idraulico di scolo delle acque meteoriche del territorio comunale

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Manutenzione dei fossi: obblighi e sicurezza

Data pubblicazione:

03 Febbraio 2026

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Descrizione

Si informa la cittadinanza che nel Regolamento di Polizia Rurale vigente, in particolare nell’art. 9 “Manutenzione e ripulitura fossi”, vengono richiamati importanti obblighi in materia di manutenzione dei fossi e dei canali di scolo.

  1. I cigli e i fossi di scolo situati lungo le strade pubbliche o di uso pubblico devono, a cura e spese dei frontisti privati, possessori o detentori della fossa, essere mantenuti ricavati, sgombri da detriti e ripuliti dalla vegetazione in modo che la sezione di scorrimento delle acque sia garantita in ogni periodo dell’anno.
  2. Lo stesso obbligo incombe per i fossi situati nei terreni privati, la cui omessa pulitura potrebbe determinare inconvenienti nella regimazione delle acque con effetti sulle fosse di cui al comma precedente.
  3. I fossi di scolo non adeguati a contenere tutta l'acqua che in essi confluisce dovranno essere convenientemente allargati e approfonditi.
  4. I frontisti dei fossi di scolo sono tenuti a proprie spese a provvedere periodicamente alla potatura delle piante di alto fusto e della vegetazione di sponda, previo ottenimento, nei casi in cui sia previsto, del nulla osta dell’autorità competente in materia di abbattimento.
  5. In ogni fase di manutenzione, chiunque esegua i lavori deve assicurarsi che i residui e i materiali di risulta non ostruiscano i fossi stessi, nonché i condotti di attraversamento e le eventuali porzioni tombate.
  6. I fossi e le canalizzazioni di guardia a monte dei terrazzamenti e delle strade, presenti nelle proprietà private collinari per rendere innocue le acque di scorrimento e regolarne il deflusso, devono avere decorso possibilmente trasversale alla pendenza del terreno, e comunque con inclinazione tale che le acque non possano produrre erosioni. Gli stessi fossi e canalizzazioni devono essere mantenuti efficienti.
  7. Al fine del corretto assetto del deflusso delle acque, l’Ente competente può ordinare ai privati l’ampliamento della sezione delle fosse o delle canalizzazioni campestri di scolo.
  8. Ciò potrà avvenire anche a seguito della realizzazione di nuove urbanizzazioni, qualora si ravvisi un aggravio delle condizioni di scolo della zona o per la necessità di potenziare la sicurezza idraulica; in questo caso i lavori saranno a carico dei realizzatori delle nuove urbanizzazioni.
  9. In sede di contestazione dell'illecito amministrativo è contestualmente intimato, dagli organi accertatori, il ripristino dello stato dei luoghi o di compiere una determinata attività

Si invitano pertanto tutti i cittadini a collaborare attivamente con senso civico: la cura e la manutenzione dei fossi non rappresentano soltanto un atto di decoro urbano, ma costituiscono un presidio essenziale per la sicurezza e la salvaguardia del territorio.

Ultimo aggiornamento: 03/02/2026, 11:49

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