Disciplina dell’abbruciamento dei residui vegetali all’esterno dei centri abitati

Dettagli della notizia

Abbruciamento scarti agricoli: permesso solo fuori dai centri abitati. Vietato in estate, con vento o allerta incendi. Obbligo di presidio e isolamento area.

Data pubblicazione:
24 Marzo 2026
Tempo di lettura:

Descrizione

Si informa la cittadinanza che le operazioni di abbruciamento dei residui di sfalci e potature derivanti da attività agricola o selvicolturale sono consentite esclusivamente al di fuori del centro abitato e nel rispetto delle normative vigenti (Regolamento Comunale di Polizia Rurale e Regolamento Forestale Regionale n. 48R/2003).

Chiunque intenda procedere all'abbruciamento deve inviare l'apposita comunicazione almeno 2 giorni prima dell'intervento. Una copia del modulo compilato deve essere conservata e mostrata in caso di controlli.

Calendario e Orari consentiti

  • Dal 1° Novembre al 30 Aprile: dall’alba fino alle ore 12:00.
  • Dal 1° Maggio al 30 Giugno e dal 1° Settembre al 30 Ottobre: dall’alba fino alle ore 10:00.
  • Dal 1° Luglio al 31 Agosto: l'abbruciamento è sempre vietato.

Per evitare sanzioni e garantire la pubblica incolumità, è obbligatorio:

  1. Presidio costante: Il fuoco non deve mai essere lasciato incustodito e va spento completamente prima di abbandonare l'area.
  2. Condizioni meteo: È vietato accendere fuochi in presenza di vento o quando il fumo causa disturbo a terzi o alla viabilità.
  3. Preparazione del terreno: L’area deve essere isolata con una fascia ripulita dalla vegetazione di almeno 20 metri.
  4. Limiti quantitativi: Operare per piccoli cumuli (massimo 3 metri steri per ettaro al giorno).
  5. Solo residui vegetali: È severamente vietato bruciare plastiche, legname lavorato, tessuti o altri rifiuti.

Le operazioni sono sempre subordinate all'assenza di "Stato di alto rischio incendi boschivi" dichiarato dalla Regione Toscana. In caso di dichiarazione di rischio o alta operatività, ogni accensione è vietata, indipendentemente dal calendario sopra indicato.

Il mancato rispetto delle prescrizioni o le dichiarazioni mendaci comportano sanzioni amministrative e penali ai sensi del D.P.R. 445/2000.

Ultimo aggiornamento: 24/03/2026, 15:33

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