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L'Amministrazione Comunale informa che da sabato 11 giugno 2022 è istituito il periodo a rischio per lo sviluppo di incendi boschivi su tutto il territorio regionale.
Di conseguenza vige il divieto assoluto di accensione fuochi e quindi di abbruciamento di residui vegetali agricoli e forestali. La mancata osservanza delle norme di prevenzione comporta l’applicazione di pesanti sanzioni previste dalle disposizioni in materia.
Le istruzioni sottolineano l’importanza di segnalare tempestivamente eventuali focolai al numero verde della Sala operativa regionale 800.425.425 o al 115 dei Vigili del Fuoco.
DECRETO REGIONALE ISTITUZIONE PERIODO RISCHIO INCENDI 11 GIUGNO
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Il bosco è un bene pubblico irrinunciabile ed è necessario perseguirne la conservazione e la valorizzazione in relazione alle sue funzioni ambientali, paesaggistiche, sociali, produttive e culturali.
Una flotta aerea regionale di dieci elicotteri nello schieramento estivo, 600 mezzi terrestri con allestimento antincendi boschivi, 4.200 volontari, 400 operai forestali, 180 Direttori Operazioni AIB; uomini e donne addestrati e operativi, ai quali si aggiungono i mezzi della flotta aerea nazionale, messi a disposizione dal Centro Operativo Aereo Unificato del Dipartimento della Protezione Civile, in occasione di eventi di particolare gravità. Sono i numeri dell’organizzazione regionale A.I.B. capace di dare risposta 24 ore su 24 e 365 giorni all’anno nel contrasto agli incendi boschivi.
In caso di avvistamento di un principio di incendio di bosco i cittadini possono dare un contributo fondamentale, chiamando:
SOUP Sala Operativa Unificata Permanente Regione Toscana Numero verde 800 425 425
C.O.P. AIB (h.24 dal 01/07al 31/08 ) 800 425 425
EMERGENZA AMBIENTALE CARABINIERI (numero verde h24) 1515
VIGILI DEL FUOCO (numero verde h24) tel. 115
COMUNE DI COLLESALVETTI- Centro situazioni tel. 0586-980125
COMUNE DI COLLESALVETTI - Polizia Municipale tel. 0586-980260
PUBBLICA ASSISTENZA Collesalvetti tel. 0586-962197
STAZIONE CARABINIERI Collesalvetti tel. 0586-962018
STAZIONE CARABINIERI Stagno tel. 0586-943135
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ABBRUCIAMENTO DELLE STOPPIE OD ALTRI RESIDUI VEGETALI
Con l'entrata in vigore delle modifiche al regolamento forestale ( d.p.g.r. 8 agosto 2003, n. 48/R ) che si è adeguato alla legge nazionale ( estratto D.lgs.152/2006 ), sono state modificate le norme di disciplina degli orari e delle modalità di combustione sul luogo di produzione dei residui vegetali derivante da sfalci, potature o ripuliture provenienti da attività agricole (l’abbruciamento deve essere effettuato entro i 250 metri dal luogo di produzione).
I residui vegetali (esclusivamente i residui ligno-cellulosici provenienti da tagli boschivi, interventi colturali, interventi fitosanitari, di potatura, ripulitura o da altri interventi agricoli e forestali ) non sono da considerare rifiuti e quindi possono essere bruciati con le accortezze del caso e reimpiegati nel ciclo colturale. Ovviamente restano i divieti all’abbruciamento di altro materiale pericoloso (in primo luogo la plastica).
Obblighi:
- nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, normalmente compreso tra il 01 luglio - 31 agosto, vige il DIVIETO ASSOLUTO di bruciatura di qualsiasi residuo vegetale (eventuali ulteriori periodi a rischio o anticipazioni/prolungamenti del periodo possono essere stabiliti dalla Regione Toscana, in base all’indice di pericolosità per lo sviluppo degli incendi boschivi, anche per singolo comune e dandone comunicazione al comune interessato);
- per gli altri periodi dell’anno, la combustione del materiale agricolo dovrà avvenire, nelle aree non comprese nel perimetro urbano, in piccoli cumuli ed in quantità giornaliera non superiore a 3 metri steri per ettaro;
Per gli abbruciamenti eseguiti in bosco, nelle aree assimilate e negli impianti di arboricoltura da legno è necessaria l’AUTORIZZAZIONE dell’ente competente sul territorio ai sensi della Legge Forestale.
Gli abbruciamenti eseguiti nella fascia di terreno di larghezza pari a 50 metri contigua al bosco (alle aree assimilate e agli impianti di arboricoltura da legno) e nei castagneti da frutto sono consentiti, purché eseguiti in conformità alle norme di prevenzione.
La combustione controllata dei residui va effettuata nel rispetto assoluto delle seguenti prescrizioni:
- durante tutte le fasi dell'attività e fino all'avvenuto spegnimento del fuoco deve essere assicurata costante vigilanza da parte del produttore o del conduttore del fondo, o di persona di sua fiducia ed è vietato abbandonare la zona fino alla completa estinzione di focolai e braci;
- la combustione deve essere effettuata in cumuli di dimensione limitata avendo cura di isolare l'intera zona da bruciare tramite una fascia libera da residui vegetali e di limitare l'altezza ed il fronte dell'abbruciamento;
- la combustione deve avvenire ad almeno 20 metri da edifici di terzi;
- possono essere destinati alla combustione all’aperto al massimo tre metri steri per ettaro al giorno di scarti agricoli provenienti dai fondi in cui sono stati prodotti;
- tutti gli abbruciamenti, in bosco e fuori dal bosco, devono essere sempre eseguiti in assenza di vento (quando la colonna di fumo sale verticalmente);
- le ceneri derivanti dalla combustione del materiale vegetale di cui alla presente ordinanza sono recuperate per la distribuzione sul terreno a fini nutritivi o ammendanti.
La mancata ottemperanza comporterà le sanzioni penali ed amministrative previste dalla vigente normativa in materia.
Materiale informativo:
Di seguito riportiamo inoltre il Piano AIB 2023-2025 della Regione Toscana , approvato con la delibera di Giunta Regionale 187 del 27 febbraio 2023 è stato approvato il Piano Antincendi Boschivi AIB 2023-2025.
-Piano Antincendi Boschivi AIB 2023-2025.
-DGR n.187 del 27 febbraio 2023
Per ulteriori informazioni è possibile visitare il sito della Regione Toscana al seguente link :
Provvedimenti AIB:
anno 2024:
anno 2023:
anno 2022:
anno 2021:
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