Ai sensi dell'art. 41 DPR n. 570/1960 e s.m.i., il voto assistito configura l’unica deroga ammessa al principio per cui il voto è espresso personalmente dall’elettore e si applica alle seguenti casistiche: non vedenti, amputati delle mani, affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità (art. 29 c.3 L.104/1992).Tali soggetti hanno diritto ad essere accompagnati in cabina da altra persona (familiare o meno), iscritta nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune della Repubblica. Sono escluse dalla possibilità di voto assistito, le infermità che influiscono sulla sfera psichica dell'elettore.
♦ TESSERA ELETTORALE CON ANNOTAZIONE PERMANENTE: L'elettore che si trovi in una delle condizioni sopra elencate può chiedere ed ottenere l'annotazione permanente del diritto al voto assistito nella sua tessera elettorale mediante l’apposizione di un simbolo o codice, previa acquisizione, da parte dell'ufficiale elettorale, della relativa certificazione medica. In tal caso sulla tessera elettorale sarà apposto il timbro "AVD" (Diritto Voto Assistito). L’apposizione di tale annotazione esclude la necessità di munirsi di certificato medico in occasione di ogni singola consultazione elettorale. I certificati in oggetto sono rilasciati solo dagli ufficiali medici designati dalle aziende sanitarie, sono gratuiti ed esenti da qualsiasi diritto e applicazione di marche (art. 41, c. 9, D.P.R. 570/1960 s.m.i.).
INFORMAZIONI PER L'ACCOMPAGNATORE: nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un invalido. Il presidente del seggio, prima di consegnare le schede all'elettore, deve richiedere la tessera elettorale anche all'accompagnatore per assicurarsi che egli sia elettore e che non abbia già svolto tale funzione. Sulla tessera elettorale dell'accompagnatore, all'interno di uno degli spazi per la certificazione del voto è fatta apposita annotazione scrivendo "accompagnatore" con data e sigla del presidente.
♦ TESSERA ELETTORALE SENZA ANNOTAZIONE: L'elettore che si trovi in una delle condizioni sopra elencate può presentarsi direttamente al seggio con l'accompagnatore e munito di certificato medico, anche in assenza di annotazione permanente sulla tessera elettorale. Il certificato, per essere valido, deve attestare espressamente che l’infermità fisica impedisce all’elettore di esprimere il voto senza l’aiuto di altro elettore, con indicazione della menomazione. I certificati in questione sono rilasciati esclusivamente dai medici specificatamente designati dalle aziende sanitarie territorialmente competenti, sono gratuiti ed esenti da qualsiasi diritto e imposta (art. 41, c. 9, D.P.R. n. 570/1960).
♦ CASI ULTERIORI: In ogni caso, il Ministero dell'Interno specifica che l’elettore è ammesso al voto con accompagnatore anche nei seguenti casi: quando l’impedimento fisico sia evidente; quando l’elettore è in possesso del libretto nominativo di pensione di invalidità civile, riportante la foto del titolare, che veniva rilasciato alla categoria dei “ciechi civili” dall’Istituto nazionale della previdenza sociale – I.N.P.S. (e, in precedenza, dal Ministero dell’interno, Direzione generale dei servizi civili) a norma dell’art. 3 L. 18/12/1973, n. 854 e ss.mm.ii. In tal caso il Presidente di seggio dovrà prendere nota nel verbale degli estremi del libretto e del numero di codice ivi riportato che corrisponda ad uno dei seguenti numeri attestanti la cecità assoluta: 10; 11; 15; 18; 19; 06; 07.
♦ A CHI RIVOLGERSI PER I CERTIFICATI: In occasione delle elezioni politiche del 25 settembre 2022, L'Azienda U.S.L. Toscana Nord Ovest, per la Zona Distretto Livornese, svolgerà il servizio di rilascio dei certificati necessari agli elettori fisicamente impediti o non deambulanti per consentire l’esercizio di voto assistito. I giorni ed orari di ricevimento dei medici incaricati è consultabile a questo link: ELEZIONI_25-09-_2022_GRIGLIA_COMPLETA