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Dichiarazione Ici - chiarimenti

La dichiarazione Ici è stata soppressa per tutte quelle variazioni nel possesso registrate con atto del notaio, che utilizza a tal fine il sistema telematico detto MUI (Modello Unico Informatico).
Si tratta quindi delle compravendite, delle variazioni della percentuale di possesso, di altri atti relativi a costituzione o trasferimento di diritti reali per i quali le informazioni vengono recepite e trasmesse ai pubblici registri immobiliari dal sistema notarile.
In tutti questi casi il contribuente è esonerato dal presentare la dichiarazione Ici in quanto i dati relativi agli immobili ai fini dell'Ici sono reperibili dal Comune per via telemativa.

Le altre variazioni che generano una diversa base imponibile (es. terreno agricolo che diventa area edificabile) o le variazioni nell'utilizzo del bene che determinano una diversa aliquota (es. immobile che nel corso dell’anno diventa abitazione principale o viceversa.) devono essere dichiarate utilizzando il modello ministeriale di dichiarazione Ici.
La dichiarazione Ici va consegnata al Settore Entrate oppure spedita a mezzo di raccomandata con la dicitura, sulla busta, "Dichiarazione I.C.I." entro la scadenza per la presentazione della dichiarazione dei redditi.

ESEMPI
- Non occorre dichiarare gli acquisti, le vendite, le successioni, le variazioni della percentuale di possesso.

- Devono essere dichiarate le seguenti variazioni:

· destinazione dell'immobile ad abitazione principale o viceversa;
· inizio o fine dello stato di inagibilità;
· inizio o fine dello stato di esenzione;
· dichiarazione di interesse storico/artistico (vincolo diretto di cui all'art. 10 del D. Lgs. 42/2004) o perdita dei requisiti di interesse storico/artistico;
· acquisto o perdita dei requisiti di ruralità di un fabbricato;
· terreno agricolo o area edificabile condotta/non più condotta da coltivatore diretto;
· variazione della destinazione urbanistica di un terreno, da agricolo ad area edificabile o viceversa;
· trasformazione di fabbricato in area edificabile - inizio dei lavori edilizi diversi dalla manutenzione;
· trasformazione di area edificabile in fabbricato - fine dei lavori di nuova costruzione o di recupero edilizio;
· variazione del valore di un'area edificabile;
· variazione della base imponibile per gli immobili di cui all'art. 5 comma 3 del D.Lgs. 504/92 (per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non    iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione  di rendita, il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare);
· variazioni strutturali che abbiano comportato la modifica della rendita catastale;
acquisto o fine del possesso mediante contratto di leasing immobiliare, concessione di aree demaniali, aggiudicazione di immobili mediante sentenza giudiziaria, assegnazione di alloggi in via provvisoria a soci di cooperativa edilizia a proprietà divisa.